Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
