Art. 13 — Prestazione di garanzie
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Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, e' prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000
