Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non e' ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art22 · fonte su Normattiva