Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 22 — Garanzia sui prestiti
Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non e' ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
