Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sara' accordata per l'importo eccedente quello anticipato. L'aumento o la diminuzione che da' luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art14 · fonte su Normattiva