Art. 1 — Dichiarazione d'urgenza
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "nella parte in cui stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei competenti organi dei Comuni, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse", in quanto tale questione è stata già dichiarata non fondata, escludendosi che detta disposizione contrasti con l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e cioè ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti - adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto beneficiario dell'espropriazione. - S. n. 319/1983.
Art. 97 cost. · Art. 1 Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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11 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art1 · fonte su Normattiva