Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

Art. 15 — Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario

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Per le opere di cui all'articolo 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione puo' essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art15 · fonte su Normattiva