Art. 19 — Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo
A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.
Testo vigente dal 14 gennaio 1978
