A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art19 · fonte su Normattiva