I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente. Il rappresentante dell'ente mutuatario e' responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale e' stato concesso il mutuo ed e' stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art20 · fonte su Normattiva