Art. 22 — Pagamenti in conto
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A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 13 maggio 2000
