I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo. Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art24 · fonte su Normattiva