Art. 4 — Attraversamenti e spostamenti
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Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o societa' private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali. Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 1 gennaio 2002
