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Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti le prove e le procedure per i controlli di conformita' ai tipi omologati od approvati, tenendo anche conto delle modalita' previste in norme internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ed acustico, i decreti di cui al primo comma sono disposti di concerto con il Ministro della sanita'. Il primo e il secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti. Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concetto con il Ministro della sanita'".

Testo in vigore dal 28 marzo 1980 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-24;85~art5 · fonte del testo