Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1980 al 1 gennaio 1993. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti i veicoli, i motori, le parti di veicoli e i dispositivi di cui all'articolo 1 della presente legge debbono essere contraddistinti, salvo disposizione contraria contenuta nelle norme internazionali in tale materia, recepite nell'ordinamento giuridico italiano, dai previsti estremi di omologazione o di approvazione in fase di produzione. Chiunque fabbrica veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi - destinati ai mercati dei Paesi comunitari e dei Paesi che hanno accettato i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa - che, pur muniti degli estremi di omologazione o di approvazione, non sono conformi al tipo omologato o approvato, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma a da L. 500 mila a L. 50.000.000, salvo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi non conformi al tipo omologato o approvato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000 per ciascun esemplare, salvo quanto disposto all'articolo 3 della presente legge. Chiunque vende o detiene per la vendita sul mercato nazionale veicoli, motori, parti di veicoli o dispositivi, che, pur essendo conformi al tipo omologato o approvato, non sono muniti dei relativi estremi dell'omologazione o dell'approvazione, ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000 per ciascun esemplare. Chiunque frappone ostacoli agli accertamenti di controllo, previsti dalla presente legge, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si osservano le disposizioni, eccettuate quelle recanti agevolazioni fiscali, previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-03-24;85~art4 · fonte del testo