Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1997 al 22 febbraio 2024. Leggi il testo vigente →

L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto puo' essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

Testo vigente dal 17 luglio 1997 al 22 febbraio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art1 · fonte su Normattiva