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Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1412~art1 · fonte del testo