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Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle Province nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1910, numero 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1961-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare:
- a)denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalita' di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;
- b)denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo e' stato concesso indicante le generalita' di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;
- c)denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il tondo e' stato concesso, indicante le generalita' di ciascuno. Le denuncie di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio: entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali; entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione, per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni; entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo; entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni. Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle Province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti q compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonche' denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1968, n. 334
1La L. 12 marzo 1968, n. 334 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412".
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
