Art. 25-quaterRitenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi

((1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito)) 144

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

144

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017".

Testo vigente dal 23 luglio 2016 al 1 gennaio 2027 · versione 147 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art25quater · fonte su Normattiva