Art. 32

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Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
  • 2)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di avere copia del verbale;
  • 3)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati negli articoli 16, 17, 18 e 19;
  • 4)inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • 5)richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle societa' ed enti di assicurazione e agli enti e societa' che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, alle societa' ed enti di assicurazione per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita e, salvo il disposto del n. 7), alle aziende ed agli istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi;
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
  • 7)richiedere ad aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale i documenti indicati nell'articolo 35;
  • 8)richiedere alle societa', enti e imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle vendite, agli acquisti; alle forniture e alle corresponsioni a titolo di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 24 luglio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art32 · fonte su Normattiva