Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Poteri degli uffici - Previsione che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne i casi in cui sia dipeso da causa non imputabile - Denunciata violazione dei vincoli comunitari e internazionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255002).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Da un lato, il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione alla quale è subordinata la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale; dall’altro, la motivazione è insufficiente anche in riferimento agli altri parametri indicati. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024).
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Poteri degli uffici - Previsione che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne i casi in cui sia dipeso da causa non imputabile - Denunciata violazione dei vincoli, anche comunitari e internazionali, in materia di giusto processo e alla difesa e del diritto alla pubblica udienza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 255002).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabiliscono la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Poiché la non utilizzabilità degli elementi informativi – già oggetto, nel diritto vivente, di un’interpretazione restrittiva – produce non solo preclusioni di natura processuale ma anche riflessi sul piano sostanziale, l’interpretazione delle disposizioni censurate deve renderle del tutto estranee alla portata del principio nemo tenetur se detegere, che costituisce un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e del giusto processo, per cui sottostanno al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Questi principi risultano rispettati nella misura in cui l’inutilizzabilità degli elementi informativi costituisce uno strumento finalizzato a spingere il contribuente a cooperare all’attività dell’amministrazione finanziaria, nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. Ne discende che la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portata applicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria. Devono, pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente. Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46708; S. 84/2021 - mass. 43812; S. 288/2019 - mass. 41902; S. 186/1982; S. 121/1982 - mass. 9889; S. 201/1970 - mass. 5340; O. 181/2007 - mass. 31352).
Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili - Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - Insussistenza, alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 255002).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. La possibilità della prova contraria da parte del contribuente - estesa a ogni presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. e integrata dalla deducibilità del fatto notorio ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - assicura la non arbitrarietà della presunzione legale in favore del fisco, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l' id quod plerumque accidit , nonché il rispetto della capacità contributiva. ( Precedenti: S. 188/2018 - mass. 40295; S. 269/2017; S. 228/2014 - mass. 38120; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 225/2005 - mass. 29442; S. 346/1999 - mass. 24842; O. 260/2000 - mass. 25479 ).
sentenza 10/2023massima n. 45321 Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili - Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario - Applicabilità anche agli imprenditori assoggettati a contabilità semplificata - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via gradata dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone, anche per gli imprenditori assoggettati a un regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 t.u. imposte redditi, la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata non vìola gli evocati parametri poiché il regime di contabilità degli imprenditori commerciali si caratterizza per le continue movimentazioni sul conto corrente dovute a un'attività nella quale, a differenza di quanto avviene per lavoratori autonomi e professionisti, prevale, sul lavoro proprio dell'imprenditore, l'apparato organizzativo che lo sostiene. Peraltro il d.l. n. 193 del 2016, come convertito, ha risolto il problema delle eventuali difficoltà probatorie derivanti da situazioni come quella dell'imprenditore assoggettato a contabilità semplificata, prevedendo adeguate soglie di movimentazioni giornaliere su conto corrente (sino all'importo di 1.000,00 euro) e mensili (sino all'importo complessivo di 5.000,00 euro), solo dopo il superamento delle quali opera la presunzione in esame. ( Precedente: S. 228/2014 - mass. 38120 ).
sentenza 10/2023massima n. 45324 Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione delle garanzie dell'equo processo e della tutela dei beni privati previste dal Protocollo addizionale alla CEDU, ingiustificata discriminazione tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della parità delle parti e del diritto al giusto processo - Erronea e insufficiente argomentazione - Petitum formulato in modo ancipite - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
sentenza 8/2020massima n. 41473 Riguarda ancheart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 42 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Insussistenza di lacune - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, ex lege, l'obbligo preventivo del contraddittorio.
Riguarda ancheart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
Imposte e tasse - Accertamento dei tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) salvo che nel caso di controlli effettuati nei luoghi di riferimento del contribuente - Denunciata discriminazione fra contribuenti a seconda del luogo in cui avviene l'accertamento ed asserita violazione del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e della parità delle parti, dei vincoli derivanti dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale, nonché del principio di capacità contributiva - Carenza di adeguata motivazione su profili pregiudiziali del giudizio a quo - Insufficiente motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa - in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del relativo Protocollo addizionale - nella parte in cui (secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione) non prevedono, per i tributi "non armonizzati", l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo, se non nell'ipotesi di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente. Pur dando espressamente conto di alcuni profili del giudizio principale logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto alla applicabilità delle norme censurate (tra i quali preliminare ed assorbente è l'asserita inesistenza della notifica dell'atto impugnato), il rimettente non ha adeguatamente motivato, anche solo in termini di mera plausibilità, in ordine alle ragioni che permetterebbero di rigettarli; né a tal fine è sufficiente l'apodittico riferimento alle non descritte difese dell'amministrazione finanziaria resistente e al non specificato orientamento giurisprudenziale che dovrebbe sostenerle. L'insufficiente motivazione del rimettente su motivi di ricorso il cui eventuale accoglimento potrebbe determinare l'annullamento dell'atto impugnato nel giudizio a quo [senza fare applicazione delle norme censurate], ricade negativamente sull'onere di argomentare adeguatamente in ordine alla rilevanza delle questioni e impone di dichiararne la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 122 del 2015, n. 24 del 2015 e n. 158 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 41-bis Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Notizie e dati non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione - Inutilizzabilità a favore dello stesso contribuente nel giudizio tributario - Inesatta identificazione della norma oggetto - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede l'inutilizzabilità nel giudizio tributario di notizie, dati e documenti non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione in sede di accertamento sintetico. Nella prospettazione del rimettente, infatti, la preclusione processuale in cui è incorso il contribuente discende dal quinto comma dello stesso art. 32, che ha la finalità di circoscrivere l'efficacia della disposizione censurata. L'errore di individuazione della norma è, oltre che formale, sostanziale, il che preclude l'esame del merito della questione in quanto esclude a priori la possibilità di pervenire in via interpretativa a superare il difetto di prospettazione. Sull'inammissibilità della questione per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall'effettivo oggetto delle censure, v., ex multis , la citata sentenza n. 59/2013.
sentenza 26/2015massima n. 38254 Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Prelievi ingiustificati da conti correnti bancari - Previsione che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti, e sono assoggettati a tassazione, se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili - Applicabilità della disciplina anche ai lavoratori autonomi, quali percettori di "compensi" - Difetto delle correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito di impresa - Presunzione lesiva del principio di ragionevolezza e del principio di capacità contributiva - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "o compensi" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a ), n. 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». La norma - oltre a disporre che i dati ed elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine - prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili. L'ambito operativo di tale presunzione, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, è stato poi esteso ai lavoratori autonomi dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi»). Proprio tale ultima estensione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Infatti la figure del lavoratore autonomo, pur essendo per molti versi affine a quella dell'imprenditore sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, presenta specificità tali da far ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento. In particolare, l'attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, che è quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria. Infine, la norma non può trovare giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero". (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sull'inammissibilità di una censura alla luce del carattere alternativo e ancipite della sua formulazione, v., ex multis , sentenze nn. 280/2011 e 355/2010. - Sulla congruità del fondamento economico-contabile del meccanismo delineato dall'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prima della sua estensione anche ai lavoratori autonomi, v. la citata sentenza n. 225/2005.
Riguarda ancheart. 1 legge 311/2004
Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Presunzione di corrispondenza degli importi riscossi o dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a compensi professionali - Applicazione ai compensi percepiti nell'esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Insufficiente motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal n. 1) della lett. a ) del comma 402 e dal comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con due ordinanze di identico contenuto. Infatti, in primo luogo, il giudice rimettente non indica le ragioni per le quali deve fare applicazione della disposizione denunciata (in particolare non chiarendo perché ritenga di dover fare applicazione delle presunzioni previste dal censurato secondo periodo del n. 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 invece di quelle che il successivo, non censurato, art. 41, prevede proprio per il caso - a lui prospettato nei giudizi principali - di omessa presentazione della dichiarazione (presunzioni, queste, che sono più sfavorevoli per il contribuente, perché possono essere anche prive di gravità, precisione e concordanza). Sotto un secondo profilo, il rimettente non indica le ragioni poste a fondamento della prima delle premesse interpretative da cui muove, secondo cui la presunzione a carico degli esercenti arti o professioni è stata introdotta dalla disposizione denunciata. In particolare, non precisando perché ritiene di dover disattendere, sul punto, il diritto vivente, secondo cui, invece, una identica presunzione era operante già prima del 1° gennaio 2005 ed era applicabile sia agli imprenditori che agli esercenti arti o professioni, quale è il contribuente nella specie (esercente la professione di avvocato). Tale diritto vivente ha sempre ritenuto che, nelle previgenti formulazioni dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano «ricavi», ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d'impresa, ma anche i «compensi» professionali e di lavoratore autonomo ( ex plurimis , le sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 19692, n. 14041, n. 10577, n. 10576, n. 10574 e n. 802 del 2011; n. 4560 del 2010; n. 23852 e n. 6618 del 2009; n. 11750 e n. 430 del 2008; n. 13819, n. 12290, n. 11221 e n. 2437 del 2007; n. 19330 del 2006), conseguentemente il rimettente avrebbe dovuto chiarire perché l'accoglimento delle sollevate questioni impedirebbe di applicare al contribuente - quale esercente la professione forense - una presunzione identica a quella prevista dalla disposizione denunciata e desumibile dalla previgente formulazione dello stesso art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Riguarda ancheart. 1 legge 311/2004
Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Dati non addotti e documenti non esibiti dal contribuente a richiesta dell'amministrazione - Impossibilità di valutazione a favore del contribuente in sede contenziosa - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Preclusione operante solo sul piano processuale e pertanto inidonea a menomare detto principio, avente natura sostanziale - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, censurato, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., poiché, nello stabilire che i dati non addotti e i documenti non esibiti su richiesta dell'amministrazione non possono essere valutati in favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede contenziosa, precluderebbe al contribuente di documentare la sua reale posizione fiscale e impedirebbe l'accertamento della sua effettiva situazione patrimoniale. In realtà, tale prospettazione è frutto di una evidente confusione tra il profilo sostanziale e quello processuale, poiché, mentre il principio della capacità contributiva ha natura sostanziale, la preclusione relativa all'allegazione in giudizio di documenti ha natura processuale ed è inidonea a menomare il principio suddetto. - Sulla natura sostanziale del principio di capacità contributiva v., citate, sentenza n. 172/1986 e ordinanza n. 402/2005.
Riguarda ancheart. 25 legge 28/1999
IMPOSTE E TASSE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - IMPRENDITORE - PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI DAI CONTI CORRENTI BANCARI - PRESUNZIONE CHE SI TRATTI, DETRATTI I RELATIVI COSTI, DI RICAVI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Il rimettente muove, infatti, dall’apodittico assunto della indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata, assunto smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati: così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi 'iuris tantum' - suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi -, non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile. Neppure è, infine, violato il principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme.
Imposte e tasse - Accertamento - Utilizzazione e contestazione di risultanze bancarie acquisite in sede penale - Effetti pregiudizievoli per il contribuente - Lamentata violazione del diritto di difesa - Carenza di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la questione è riferita alla normativa concernente gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e non può avere, perciò, rilevanza nei giudizi, in cui la stessa questione è stata proposta, che hanno ad oggetto accertamenti in materia di IVA.
sentenza 33/2002massima n. 26786