Art. 36
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340)). I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 12 agosto 2006 · versione 80 su Normattiva