Art. 36
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza ((nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
Testo vigente dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2027 · versione 103 su Normattiva