Art. 50
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In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 14 maggio 1988 · versione 0 su Normattiva