Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1988 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →
((In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni)).
Testo vigente dal 14 maggio 1988 al 1 aprile 1998 · versione 35 su Normattiva