Art. 51
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Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione e' obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni. Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta al quinto del minimo se le irregolarita' delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. 22a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525
22aIl D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982".
Testo vigente dal 10 agosto 1982 al 30 aprile 1989 · versione 21 su Normattiva