Art. 6Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1977 al 31 luglio 1994. Leggi il testo vigente →

Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. ((I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonche' le societa' semplici e le societa' ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto)).

Testo vigente dal 17 aprile 1977 al 31 luglio 1994 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art6 · fonte su Normattiva