1. Il Comitato esecutivo e' composto dai rappresentanti di nove Stati membri. Detto numero puo' essere accresciuto per decisione del consiglio adottata a maggioranza dei due terzi, a condizione che non superi il terzo del numero totale dei membri dell'Organizzazione. 2. I predetti Stati membri sono eletti dal consiglio per due anni e sono rieleggibili. 3. Ciascun membro del comitato esecutivo nomina un rappresentante nonche' i supplenti ed i consiglieri che reputa necessari. 4. Ciascun membro del comitato esecutivo dispone di un voto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art13 · fonte su Normattiva