funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

  • a)esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attivita' della organizzazione, i rapporti annui del Direttore Generale ed ogni altro rapporto speciale;
  • b)esaminare tutte le questioni finanziarie o di bilancio che sono di competenza del consiglio;
  • c)prendere in considerazione ogni questione specificamente presentata dal consiglio, compresa la revisione del bilancio preventivo, ed adottare a tale proposito i provvedimenti che si rivelassero necessari;
  • d)consigliare il Direttore Generale su ogni questione da questi eventualmente sottoposta;
  • e)prendere, negli intervalli tra le sessioni del consiglio, ogni decisione urgente relativa a questioni che appartengono alla sfera di competenza del consiglio, decisioni che saranno sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sessione successiva;
  • f)presentare al Consiglio o al Direttore Generale, di sua iniziativa, pareri o proposte;
  • g)trasmettere al Consiglio dei rapporti, e, se del caso, delle raccomandazioni riguardo alle questioni trattate

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art12 · fonte su Normattiva