1. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso si riunira', a seconda delle necessita', per svolgere le sue funzioni, a richiesta:
- a)del suo presidente;
- b)del Consiglio;
- c)del Direttore generale dopo consultazione del presidente del consiglio;
- d)della maggioranza dei suoi membri.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
