1. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso si riunira', a seconda delle necessita', per svolgere le sue funzioni, a richiesta:

  • a)del suo presidente;
  • b)del Consiglio;
  • c)del Direttore generale dopo consultazione del presidente del consiglio;
  • d)della maggioranza dei suoi membri.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art14 · fonte su Normattiva