Direttore generale assiste, o si fa rappresentare dal Vice Direttore generale o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del consiglio, del comitato esecutivo e dei sotto-comitati. Il Direttore generale, o suo rappresentante incaricato, puo' partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
