Direttore generale assiste, o si fa rappresentare dal Vice Direttore generale o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del consiglio, del comitato esecutivo e dei sotto-comitati. Il Direttore generale, o suo rappresentante incaricato, puo' partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art21 · fonte su Normattiva