1. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale non debbono ne' sollecitare, ne' accettare istruzioni da alcun stato o autorita' esterna alla organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. 2. Ciascun Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, del Vice-Direttore generale e del personale, e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito. 3. Ai fini del reclutamento e dell'impiego del personale, debbono essere considerati come requisiti di base la capacita', la competenza e le doti di integrita'; tranne che in circostanze particolari, il personale deve essere reclutato tra i cittadini degli Stati membri della Organizzazione, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art20 · fonte su Normattiva