1-a) L'Assemblea, fatto salvo l'articolo 57.8), e' composta degli Stati contraenti.
- b)Il governo di ogni Stato contraente e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti. 2-a) L'Assemblea:
- i)tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato;
- ii)svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato;
- iii)impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
- iv)esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
- v)esamina e approva i rapporti e le attivita' del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive;
- vi)stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
- vii)adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
- viii)istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
- ix)decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni;
- x)intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato.
- b)sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3)Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 4)Ciascun Stato contraente dispone di un voto. 5-a) La meta' degli Stati contraenti costituisce il quorum.
- b)Ancorche' il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea puo' deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione. 6-a) Fatti salvi gli articoli 47.2-b), 52.2-b), 58.3) e 61.2-b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- b)L'astensione non e' considerata voto.
- 7)Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) e' da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II.
- 8)Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore alle riunioni dell'Assemblea.
- 9)Allorche' vi saranno piu' di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituira' un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione va inteso con riferimento a quanto detto Comitato sara' istituito.
- 10)Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale. 11-a) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- b)Dopo l'istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunira' una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
- c)L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
- 12)L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
