1. La sede dell'Organizzazione e' a Ginevra. Il Consiglio puo' decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferire la propria sede in altro luogo. 2. Le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del consiglio esecutivo, non abbiano deciso di riunirsi altrove.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art23 · fonte su Normattiva