del Consiglio

  • 1)Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o piu' Membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso esse sono annunciate con un preavviso di almeno 10 giorni.
  • 2)Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita dei due terzi. Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio ed il Consiglio concede il suo accordo, le spese supplementari che ne risulteranno, eccedenti quelle stabilite per le sessioni che si svolgono in sede, saranno a carico di detto Membro.
  • 3)Il Consiglio puo' invitare ogni paese non Membro o ogni organizzazione di cui all'Articolo 16 ad assistere a qualunque sua sessione in qualita' di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una notifica scritta a tal fine. Tale notifica puo' contenere, se del caso, una richiesta di autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio.
  • 4)Il quorum richiesto per ogni riunione del Consiglio e' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri importatori. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Consiglio o di una riunione plenaria, il Presidente puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta o della riunione plenaria di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta o della riunione plenaria. Se, alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire o riprendere la seduta o la riunione plenaria sara' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno della meta' del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla meta' al massimo dei Membri importatori che detengono almeno la meta' del totale dei voti dei Membri importatori. I Membri rappresentati per procura in virtu' del paragrafo 2) dell'Articolo 14 sono considerati presenti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art12 · fonte su Normattiva