[1]Composizione del Comitato esecutivo.
[2]1. Il Comitato esecutivo si compone di 8 membri esportatori e di 8 membri importatori, salvo restando che se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'organizzazione e' pari o inferiore a 10, il Consiglio puo', pur mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, sul numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale in conformita' all'articolo 16 e sono rieleggibili. 2. Ogni membro eletto e' rappresentato presso il Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli puo' inoltre far assistere il suo rappresentante ed i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri. 3. Il presidente ed il vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingentale dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori che fra quelle dei membri importatori. Ogni anno contingentale le due categorie di membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente o del vice presidente, il Comitato esecutivo puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, in base all'opportunita', nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi, ne' il presidente ne' alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede la riunione del Comitato esecutivo prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta. 4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione a meno che venga deciso diversamente mediante votazione speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
