1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta:
- a)del terzo dei suoi membri;
- b)del comitato esecutivo;
- c)del Direttore Generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti. 3. All'inizio di ogni sessione ordinaria, il consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell'ufficio, il cui mandato e' di un anno.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
