1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta:

  • a)del terzo dei suoi membri;
  • b)del comitato esecutivo;
  • c)del Direttore Generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti. 3. All'inizio di ogni sessione ordinaria, il consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell'ufficio, il cui mandato e' di un anno.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art9 · fonte su Normattiva