[1]Sessioni del Consiglio.

[2]1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno contingentale. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze stabilite esplicitamente nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta specificata qui di seguito:

  • a)di cinque membri;
  • b)di un membro o piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure
  • c)del Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti e quando il presente Accordo richiede un altro termine. 4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Se, dietro invito di un membro, la Commissione si riunisce in un posto diverso dalla sede dell'Organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art9 · fonte su Normattiva