Consiglio puo' ammettere stati non membri ed organizzazioni internazionali governative o non-governative, che si occupano di migrazione, di profughi o di risorse umane, come osservatori alle proprie riunioni, a richiesta degli stessi, a condizioni che possono essere fissate dal regolamento del consiglio. Tali osservatori non avranno diritto di voto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
