1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
