Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Testo vigente dal 21 novembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-11-01;677~art1 · fonte su Normattiva