1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~art1 · fonte su Normattiva