Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'articolo 1. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 2 ottobre 1969
