L'Ufficio italiano dei cambi provvedera' a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'articolo 1 con le modalita' stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 2 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;649~art4 · fonte del testo