Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.

Testo vigente dal 2 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;649~art1 · fonte del testo