Art. 3 — Entrata in vigore del presente Protocollo
1. Il presente Protocollo e gli emendamenti in esso contenuti entreranno in vigore un mese dopo la data in cui tutte le Parti contraenti dell'Accordo avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Ogni Stato che divenga Parte contraente dell'Accordo successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo diviene Parte contraente dell'Accordo modificato dal Protocollo.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
