Accettazione ed esecuzione del protocollo
Art. 2 — Accettazione del presente Protocollo
Il presente Protocollo e' aperto all'accettazione delle Parti contraenti dell'Accordo. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
