Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, e' soppresso. L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento. La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

Testo vigente dal 30 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889~art4 · fonte su Normattiva