Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati. Il n. 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' soppresso.

Testo vigente dal 30 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889~art5 · fonte su Normattiva