Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita. ((Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari)). Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera. ((Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n.775

1

con decorrenza dal 1 luglio 1970

La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."

Testo vigente dal 10 novembre 1970

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