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L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e' autorizzato ad utilizzare le somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e da versarsi nei conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per:

  • a)acquisto di aree edificabili, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
  • b)acquisto di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, soltanto quando il demanio di aree fabbricabili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato abbia raggiunto il limite delle necessita' previste per la realizzazione del programma costruttivo relativo all'utilizzo delle somme pervenute, o che perverranno, all'Istituto per la cessione in proprieta' degli alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, nei limiti del 20 per cento delle somme disponibili, e purche' il relativo contratto di acquisto venga stipulato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 2 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;261~artunico · fonte del testo