Il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:

  • a)per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;
  • b)per estinzione di altre passivita' di gestione inerenti agli alloggi alienati;
  • c)per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti gia', proprietari degli alloggi alienati. La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera c) sara' effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici".

Testo vigente dal 17 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231~art11 · fonte su Normattiva